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Ravvedimento operoso. tardivo versamento ici entro 14 gg dalla scadenza:
in base a quanto disposto dall’art. 13 del dlgs 471/97 così come modificato dall’art. 23 c. 31 del dl 98/2011,
è possibile versare tardivamente, entro 14 giorni dalla scadenza,
con ravvedimento operoso, l'ici dovuta a saldo 2011, applicando una sanzione,
per ogni giorno di ritardo, pari allo 0,2% dell’imposta versata tardivamente.
Gli interessi sono da computarsi, come sempre, a giorno, nella misura del tasso di interesse legale vigente.
Per i versamenti effettuati oltre il 14° giorno dalla scadenza si rinvia alla sezione “ravvedimento operoso”.
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Dal 1° febbraio 2011 entreranno in vigore le nuove misure delle sanzioni introdotte per il ravvedimento operoso dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220. Nel caso di omesso versamento, se il pagamento avviene entro 30 giorni, la sanzione è ridotta ad 1/10 (ossia al 3%), invece dell’attuale 1/12;
se il pagamento avviene oltre i 30 giorni la
sanzione è ridotta ad 1/8 (ossia al 3,75%).
Le nuove misure si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011.
La legge n. 220/2010 ha anche modificato le misure delle sanzioni previste per la definizione agevolata.
A decorrere dagli atti emessi a decorrere dal 1° febbraio 2011, in caso di definizione agevolata, la sanzione è ridotta ad 1/3, invece dell’attuale 1/4.
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